Sistemi Assicurativi

Sistemi Assicurativi

Liquidazione Danni Passivi

TRASPARENZA E QUALITA'
NELLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Un servizio trasparente e di qualità implica l'adozione da parte dell'assicuratore di precisi standard di comportamento e una costante ricerca di procedure che riducano allo stretto necessario i tempi di liquidazione dei danni. La molteplicità delle polizze assicurative comporta diversità organizzative delle singole imprese e rende impossibile la definizione di procedure e tempi uniformi di generale utilizzo. Per quanto riguarda la fase di denuncia del sinistro (punti 3 e 4), le singole imprese sono invitate a definire i tempi entro i quali si impegnano a svolgere normalmente le procedure previste.

La qualità del servizio di liquidazione sinistri presuppone necessariamente la partecipazione attiva dell'assicuratore e dell'assicurato fin dal momento in cui vengono a conoscenza dell'evento dannoso.

L'assicuratore coadiuva l'assicurato nelle varie fasi della gestione del sinistro allo scopo di facilitare e di accelerare la conclusione della pratica e gli fornisce tutta l'assistenza necessaria, orientando l'attività dei propri collaboratori in modo da evitare ritardi ingiustificati.

L'assicurato a sua volta fornisce all'assicuratore tutte le informazioni necessarie e presta la massima collaborazione.

LA DENUNCIA DEL SINISTRO

1. L'assicuratore fornisce all'assicurato la necessaria assistenza nella formulazione e nella stesura della denuncia del sinistro.

2. L'assicuratore raccoglie la denuncia di sinistro e ne rilascia ricevuta all'assicurato; la ricevuta non è necessaria se la denuncia è stata inviata per lettera raccomandata.

3. L'assicuratore indica all'assicurato:

- il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità;

- i documenti che dovranno essere presentati per ottenere il risarcimento e, se occorre, anche l'indicazione del modo di procurarseli.

4. L'assicuratore precisa all'assicurato:

- per le denunce incomplete, gli elementi mancanti che devono essere forniti;

- per le denunce tardive, le possibili conseguenze del ritardo della comunicazione;

- per i sinistri che sin da un primo esame risultino non indennizzabili, i motivi per cui non possono essere ammessi al risarcimento.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

5. L'assicuratore si serve di una rete liquidativa adeguata ad un servizio efficiente e organizza le proprie strutture in modo da rendere agevole il contatto con i liquidatori e i periti.

6. L'assicuratore pertanto si adopera affinché la perizia del danno (quando necessaria) venga effettuata con professionalità e trasparenza e chiarisce all'assicurato la portata di eventuali eccezioni e riserve.

7. L'assicuratore informa in modo inequivocabile l'assicurato che l'atto conclusivo della perizia, pur quantificando l'ammontare del danno, non determina necessariamente l'indennizzo effettivamente dovuto: detto importo, infatti, per norma di legge o di contratto (ad es.: concorso di colpa, franchigia, ecc.) può non coincidere con quello indicato in perizia.

8. Qualora l'assicurato sia chiamato a condividere le risultanze della perizia e sottoscriva quindi l'atto conclusivo, l'assicuratore consegna all'assicurato copia datata dell'atto conclusivo.

L'OFFERTA DELL'INDENNIZZO

9. Se il danno è risarcibile, ricevuta la necessaria documentazione, l'assicuratore comunica all'assicurato l'indennizzo effettivamente dovuto.

L'assicuratore fornisce gli opportuni chiarimenti sull'offerta e dichiara la sua disponibilità all'immediato pagamento della somma, specificando altresì all'assicurato la procedura da adottare nel caso di disaccordo.

10. Se il danno risulta non risarcibile o se esistono altre contestazioni, l'assicuratore lo rende noto all'assicurato non appena la circostanza viene rilevata.

IL PAGAMENTO

11. Concordato l'ammontare dell'indennizzo, l'assicuratore versa all'assicurato immediatamente, e comunque entro i termini indicati in polizza o dalla legge, l'importo relativo e, contestualmente al versamento, può chiederne ricevuta.

NOTE:

· Quanto sopra trova integrale applicazione per i sinistri relativi ai rischi di massa delle assicurazioni: R.C. Auto, Auto rischi diversi, Incendio, Furto, Infortuni, Malattia e Responsabilità Civile.

Per l'assicurazione R.C. Auto, la legge prevede disposizioni specifiche sui tempi di accertamento dei danni e di liquidazione dei sinistri, nonché sull'offerta e il pagamento dell'indennizzo. Per questo ramo l'assicuratore è tenuto a rispettare precise procedure ed obblighi a favore dell'assicurato.

Per la R.C. Auto si sta definendo una informativa specifica; nel contempo l'assicuratore resta disponibile ad ogni informazione in merito.

· Nell'ipotesi di sinistri R.C. quanto sopra indicato si applica nei confronti del terzo danneggiato.

· Nell'ipotesi di sinistri auto quanto indicato ai punti 6 e seguenti può essere sostituito, nei casi in cui ciò è obiettivamente attuabile, dall'applicazione delle più favorevoli procedure dell'Accordo ANIA/Carrozzieri.

Documento approvato da:

ANIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI

UEA - UNIONE EUROPEA ASSICURATORI

ADICONSUM

ADOC

FEDERCONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI